(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali; Vista la deliberazione n. 2260 di data 18 settembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione (articoli 106, comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5); Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 106, comma 7, e dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina: a) i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo di destinazione sulle strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparate nonche' le modalita' di estinzione dello stesso; b) le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale sulla scuola.