(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale 
 della regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige",  ai  sensi  del  quale  il  Presidente   della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta; 
    Visto  l'articolo  54,  comma  1,  numero  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 670 del  1972,  secondo  il  quale  la
Giunta provinciale e'  competente  a  deliberare  i  regolamenti  per
l'esecuzione delle leggi provinciali; 
    Vista la deliberazione n. 2260 di data 18 settembre 2009  con  la
quale la Giunta provinciale ha approvato il "Regolamento  in  materia
di edilizia scolastica e di vincolo di  destinazione  (articoli  106,
comma 7, e 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5); 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 106, comma 7, e
dell'articolo 107  della  legge  provinciale  7  agosto  2006,  n.  5
(Sistema educativo di  istruzione  e  formazione  del  Trentino),  di
seguito denominata "legge provinciale sulla scuola", disciplina: 
      a) i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo
di  destinazione  sulle  strutture  adibite  a  scuola  dell'infanzia
equiparate nonche' le modalita' di estinzione dello stesso; 
      b) le disposizioni per  l'attuazione  dell'articolo  106  della
legge provinciale sulla scuola.